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OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI EVENTI CATASTROFALI: quali sanzioni per le imprese che non si adeguano?

  • Immagine del redattore: Avv. Marco Dantone
    Avv. Marco Dantone
  • 17 mar
  • Tempo di lettura: 2 min


La Legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro gli eventi catastrofali.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 101, entro il 31.03.2025, le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese dovranno stipulare specifiche polizze per assicurare determinati beni funzionali alla propria attività contro i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Dal punto di vista soggettivo, l'obbligo è rivolto sia alle imprese con sede legale in Italia che a quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia. 
Non è, invece, rivolto ai liberi professionisti (salvo che svolgano l'attività in forma associata) né agli imprenditori agricoli.
Dal punto di vista oggettivo, i beni dell'impresa oggetto di copertura sono quelli di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ossia terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, con espressa esclusione degli immobili abusivi (comma 106).

Tralasciando i dettagli sull'obbligo in sé, veniamo alla fatidica domanda: cosa succede se un'impresa non conclude un contratto assicurativo per gli eventi catastrofali entro il 31.03.2025?

Curiosamente, la Legge non prevede delle conseguenze sanzionatorie dirette per le imprese che non si adeguano in tempo. Infatti, sebbene siano previste sanzioni amministrative importanti per le imprese di assicurazione che si rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre (dai 100.000 euro ai 500.000 euro, ai sensi del comma 107), per le imprese le conseguenze se negative sembrerebbero solo indirette.
Infatti, il comma 102 prevede semplicemente che l'inadempimento all'obbligo assicurativo inciderà in peius “nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. 

Ad oggi, non è ben chiaro come debba essere interpretata in concreto tale disposizione e saranno senz'altro necessari ulteriori chiarimenti.

Tuttavia, risulta evidente come non si possa parlare di un vero e proprio obbligo per le imprese, dal momento che non ci sono sanzioni.
A prima vista, si potrebbe desumere che l'intenzione del legislatore non sia stata quella di imporre un onere, anche economicamente rilevante, alle imprese, quanto impostare un sistema virtuoso che, sfruttando l'attività propositiva delle compagnie di assicurazione, arrivasse ad una progressiva copertura dagli eventi catastrofali che potrebbero in futuro interessare le imprese, specie quelle maggiormente esposte al rischio di danni provocati da eventi naturali.

Vuoi saperne di più? Non esitare a contattarci.

(Si veda la Legge n. 213/2013, commi 101-111).

 
 
 

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