TROPPO CALDO: posso rifiutarmi di lavorare?
- Avv. Marco Dantone
- 6 giorni fa
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In questi giorni di caldo intenso, è normale chiedersi se sia legittimo che un dipendente continui a lavorare anche quando le temperature sul luogo di lavoro diventano particolarmente proibitive.
Prima di rispondere al quesito, tuttavia, è bene chiarire quali sono gli obblighi del datore di lavoro in materia.
Infatti, sebbene non esista normativamente una temperatura minima ed una massima da rispettare sul luogo di lavoro e sebbene sia necessario distinguere per le differenti tipologie di lavoro ed i relativi rischi, il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire nell'esercizio della sua attività di impresa l'integrità fisica del lavoratori.
L'art. 2087 c.c., in particolare, recita: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Ciò comporta che il medesimo sia tenuto a porre in essere tutte quelle misure che, con riferimento al caso concreto, prevengano l'esposizione al cc.dd. stress termico, andando a prevedere tutti gli accorgimenti necessari già nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), come, per esempio, adeguati DPI che proteggano dall'eccessivo calore o sospensioni dell'attività lavorativa nelle fasce più calde.
E se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi previsti dall'art. 2087 c.c.?
In caso di inadempimento del datore di lavoro, la Cassazione si è più volte espressa confermando il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa conservando il diritto alla retribuzione.
Interessante, al riguardo, è la sentenza n. 6631 del 2015, nella quale la Suprema Corte ha affermato tale principio in un caso di esposizione del lavoratore a temperature eccessivamente rigide, ma che può agilmente applicarsi anche nel caso diametralmente opposto.
Infine, è opportuno sottolineare come le Istituzioni si adoperino costantemente per agevolare il datore di lavoro nell'adempimento di questi suoi obblighi.
Infatti, l'INL ha emanato più note dedicate allo stress termico ambientale ed ai rischi del calore e l'INPS ha ribadito a possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione in caso di temperature eccessivamente elevate.
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(Si vedano Cass. Civ. nn. 6631/2015 e 836/2016, note INL nn. 4639/2021 e 3783/2022, Circ. INPS n. 139/2016, art. 28 D.Lgs. n. 81/2008).
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