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Messaggi WhatsApp, sms ed e-mail sono piena prova in giudizio.

  • Immagine del redattore: Avv. Marco Dantone
    Avv. Marco Dantone
  • 26 ago 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 20 set 2024

Al giorno d’oggi, grazie a sistemi di messaggistica istantanea, quali sms, e-mail e WhatsApp, i nostri cellulari hanno la possibilità di conservare un gran numero di informazioni, non solo di carattere personale, ma anche lavorativo, contrattuale o comunque giuridico.

Data l’importanza di tali informazioni, i relativi messaggi e files che le contengono possono essere utilizzati in giudizio come prova?

Ormai da tempo



in merito all’utilizzabilità di simili strumenti in un procedimento civile.

Infatti, essi rivestono una duplice rilevanza.

In primo luogo, vengono ricondotti tra le prove documentali di cui all’art. 2712 c.c., rubricato “Delle riproduzioni meccaniche”. Pertanto, questi strumenti, ai sensi del predetto articolo, fanno piena prova in giudizio a meno che la controparte non contesti in maniera chiara, circostanziata ed esplicita la conformità dei fatti rappresentati dagli stessi alla realtà fattuale o l’integrità del supporto che contiene i predetti messaggi.

In secondo luogo, inoltre, anche nell’ipotesi in cui venga effettuata tale contestazione, i fatti ivi rappresentati possono essere comunque liberamente apprezzati dal giudice per valutarne la capacità di rappresentare fedelmente la realtà.

Dunque, tutto ciò considerato, è importante conservare il tempo necessario tutte quelle comunicazioni dalle quali possono emergere elementi utili, per esempio, per contestare un licenziamento illegittimo, per provare un inadempimento contrattuale, per dimostrare circostanze rilevanti ai fini dell’addebito di una separazione, ecc.

Tuttavia, c’è un aspetto che non può essere trascurato: allo stato attuale per acquisire tali elementi di prova in molti casi è ancora necessaria l’apprensione fisica da parte della Cancelleria del supporto sul quale la comunicazione è conservata. Ciò significa privarsi di tale supporto, per esempio del telefonino, per tutta la durata del procedimento.

(Fonti ed approfondimenti: artt. 2702-2712 c.c., Cass. Civ. n. 19155/2019, Cass. Civ. 2355/2018, Cass. Civ. 3122/2015).

 
 
 

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