LETTERA DI IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE: L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELL'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.
- Avv. Marco Dantone
- 27 nov 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Spesso un dipendente che si accinge a cambiare impiego riceve dal nuovo datore di lavoro una lettera di impegno all'assunzione, ossia una lettera con la quale quest'ultimo assume l'obbligo di provvedere alla futura assunzione del lavoratore entro un determinato termine ed a condizioni prestabilite.
E', tuttavia, lecito domandarsi, cosa succeda nel caso in cui, nonostante l'impegno preso, il nuovo datore di lavoro non assuma effettivamente il lavoratore.
E' possibile per il lavoratore ottenere “forzosamente” l'instaurazione del rapporto di lavoro?
Per rispondere a questa domanda è bene fare un passo indietro ed andare ad analizzare, in primo luogo, che valore abbia questa lettera.
Nel caso in cui la lettera di impegno all'assunzione venga sottoscritta da entrambe, sarebbe possibile qualificarla come un contratto preliminare ex art. 1351 c.c..
Infatti, in questi casi, la lettera non sarebbe altro che un documento con il quale le parti si impegnano alla sottoscrizione di un futuro contratto ben determinato.
Trattandosi, quindi, di un preliminare, la parte inadempiente si espone, a tutti gli effetti, ad una responsabilità di carattere contrattuale (e non extracontrattuale o precontrattuale) con tutto ciò che ne consegue per l'inadempimento ex art. 1453 c.c. e ss.: facoltà di domandare la risoluzione del contratto o l'adempimento e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni.
E' proprio a questo punto che è necessario valutare se esista la possibilità per il lavoratore di ottenere giudizialmente quanto non adempiuto dal datore di lavoro.
A tal proposito, riveste particolare importanza l'art. 2932 c.c., che disciplina l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
Infatti al comma 1 la norma prevede che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte,[..], può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
”.
Pertanto, dalla natura di contratto preliminare della lettera di impegno all'assunzione, sembrerebbe possibile fare discendere le conseguenze di cui all'art. 2932 c.c. e, quindi, il lavoratore potrebbe ottenere una sentenza costitutiva che riproduca gli effetti del contratto di lavoro indipendentemente dall'inadempimento del datore di lavoro.
Tuttavia, affinché si produca tale effetto, la giurisprudenza di Cassazione è costante nel ritenere che la lettera di impegno all'assunzione debba contenere tutti gli elementi fondamentali del successivo contratto di lavoro. Infatti, il giudice può soltanto provvedere alla costituzione di un contratto già determinato dalle parti in tutti i suoi elementi essenziali e non può mai sostituirsi alla volontà negoziale di queste, stabilendo arbitrariamente il contenuto del contratto di lavoro.
(Si vedano Cass. Civ. nn. 497/1979, 11284/1991, 8489/2022 e 4915/2014).
Ma quali sono gli elementi essenziali della lettera di impegni all'assunzione?
E se ad essere inadempiente fosse il lavoratore?
A queste ed ad altre domande daremo seguito all'evento dell'11 dicembre 2024 dal titolo “Cambio Lavoro: che direzione prendo?”

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