CITTA' MENO SICURE? ED IO METTO LE TELECAMERE! Quando l'installazione di telecamere private di videosorveglianza non viola la privacy.
- Avv. Marco Dantone
- 20 feb
- Tempo di lettura: 3 min

L'installazione di una telecamera di videosorveglianza può sembrare un'ottima soluzione per tutelare la sicurezza delle persone e l'integrità della proprietà privata.
Ed effettivamente, a determinate condizioni, è un rimedio valido e giuridicamente legittimo.
Tuttavia, è necessario che l'installazione sia conforme a tutte le norme che nel nostro ordinamento tutelano a vario titolo la sfera privata dell'individuo.
Si pensi, per esempio, alle restrizioni previste dallo Statuto del Lavoratori - art. 4 della L. 300/1970 - o alla fattispecie di cui all'art. 615 bis c.p., in materia di interferenze illecite nella vita privata (si vedano ex pluribus Cass. Pen. nn. 8762/2013 e 36109/2018).
In questa sede, verrà analizzata esclusivamente il caso del privato che installi telecamere all'esterno della propria abitazione e la compatibilità di questa condotta con la normativa in materia di dati personali (L. n. 675/1996 e Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR).
In primo luogo, è bene chiarire che la normativa in materia di privacy non prevede autorizzazioni preventive o procedure di omologazione per le telecamere di sorveglianza.
Infatti, l'opportunità e la liceità dell'installazione dipenderà dal generale principio di “responsabilizzazione” introdotto proprio dalla recente normativa europea. Tale principio affida al titolare del trattamento il compito – o meglio la responsabilità – di effettuare una valutazione in merito alla liceità del trattamento stesso contemperandolo equamente con le libertà fondamentali dell'interessato.
Tale principio si declina in una sorta di “autocontrollo” da svolgere secondo specifici limiti individuati dall'art. 5 del GDPR stesso:
a) liceità, corretta e trasparenza dei dati;
b) determinatezza delle finalità del trattamento;
c) minimizzazione dei dati, ossia il trattamento degli stessi non deve eccedere il necessario;
d) esattezza;
e) conservazione per un periodo limitato;
f) integrità e riservatezza dei dati.
Questo nuovo concetto di responsabilizzazione ha un pregio molto importante, che consiste nel permettere al titolare del trattamento di utilizzare il metodo che ritiene più opportuno per raggiungere l'obbiettivo della tutela dei dati personali, senza essere costretto da uno o più strumenti specifici.
Non solo. Siamo di fronte ad un principio elastico, suscettibile di adeguamento automatico nel tempo. Infatti, qualora l'ingresso di nuovi sistemi tecnici ed informatici richieda un aggiornamento dal punto di vista della sicurezza dei dati, non sarà più necessaria una novella legislativa, ma sarà sufficiente fare appello alla responsabilità del titolare del trattamento per garantire che la protezione dei dati personali resti al passo con i tempi.
Ma, quindi, un privato che voglia installare delle telecamere di sorveglianza all'esterno della propria abitazione cosa deve fare, in concreto, per rispettare la normativa privacy?
La Giurisprudenza di Cassazione e lo stesso Garante della Privacy hanno elaborato, negli anni, una risposta a questo quesito, che si può sintetizzare come segue:
- necessità dell'installazione: il ricorso alle telecamere di sorveglianza deve corrispondere ad una finalità esplicita del titolare del trattamento non raggiungibile con strumenti meno gravosi per la tutela dei dati personali altri. Per esempio, se il fine di un privato fosse impedire eventuali intrusioni esterne nella propria abitazione e questo risultato fosse agilmente raggiungibile tramite l'installazione di cancelli, inferiate o sistemi di allarme, l'utilizzo di un apparecchio di videosorveglianza potrebbe essere, in via del tutto teorica, ritenuto eccessivo e non in linea con il principio di minimizzazione dei dati;
- Posizionamento delle telecamere: nell'inquadratura della telecamera posta all'esterno della propria abitazione devono rientrate solo spazi di esclusiva pertinenza del titolare del trattamento. E' assolutamente vietato riprendere aree pubbliche, comuni o di pertinenza di terzi. Una menzione a parte merita l'utilizzo di telecamere in condominio. Infatti, l'art. 1122 ter c.c. ne permette l'installazione anche sulle parti comuni, previa adozione di una delibera adotta con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. secondo comma.
- Conservazione dei dati: il fatto che la telecamera registri le immagini ed i suoni o meno non rileva ai fini del rispetto della normativa, se non con riguardo alla conservazione dei dati. Infatti, le registrazioni possono essere conservate per un tempo limitato e strettamente collegato alle finalità per le quali sono state acquisite.
Informativa sul trattamento dei dati: è necessario fornire agli interessati un'informativa circa il titolare, le modalità e le finalità del trattamento. Questo requisito è in genere soddisfatto dall'apposizione di adeguata cartellonista posta prima di accedere alla zona oggetto di inquadratura, che deve permettere una chiara ed inequivocabile indicazione dell'area sottoposta a videosorveglianza e deve contenere un espresso rimando ad un'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Seguire questi pochi semplici punti permetterebbe, in definitiva, a chiunque voglia installare telecamere di videosorveglianza all'esterno della propria abitazione di svolgere questa attività con maggiore serenità, riducendo di molto – ma non eliminando - i problemi applicativi di un principio non perfettamente definito come quello di “responsabilizzazione”, sopra menzionato.
Se hai ancora dubbi sulle modalità di installazione di una telecamera di sorveglianza, non esitare a contattarci!
(Si vedano anche Cass. Civ. n. 7289/2024, Cass. Pen. n. 46188/2023, sito Garante della protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza).
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